legge regionale n. 67 del 14 novembre 2019

Nuova legge sulle Cooperative di comunità

LEGGE REGIONALE SULLE COOPERATIVE DI COMUNITA' (LR 67/19)


La legge in questione consta della modifica degli articoli 9, 11 bis e 13 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 “Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana”. Si tratta della legge regionale di riferimento in materia di cooperazione, che detta norme di incentivazione, promozione e sostegno delle imprese cooperative. L'impianto complessivo di tale legge favorisce infatti la promozione ed il consolidamento delle imprese cooperative, tenendo conto delle specificità della cooperazione e valorizzandone la storica tradizione di sviluppo in Toscana (la cooperazione toscana affonda le sue radici nella seconda metà dell’ottocento).

L'articolo 11 bis , “Cooperazione di comunità”, costituisce il punto di incontro di istanze riferite da una parte al ruolo della cooperazione, dall'altra all'ambito delle comunità locali, con specifico riferimento a quelle che presentano elementi di sofferenza geografica o sociale. Tale articolo, infatti, stabilisce che la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento; si fa riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani e marginali. La cooperazione di cui si riconosce il ruolo è quella tesa all'organizzazione e alla gestione di attività che interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente.

La legge di modifica, che comporta la sostituzione di un articolo espresso in un unico comma con un articolo che consta di otto commi, intende rafforzare il ruolo della cooperazione nelle comunità locali, definendone con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonché il quadro complessivo delle attività. Essa provvede, infatti, ad una specifica individuazione delle cooperative di comunità interessate dalla legge con riferimento al loro inquadramento giuridico, e alla declinazione puntuale degli aspetti salienti che le caratterizzano. Tali aspetti riguardano la localizzazione di questa tipologia di imprese cooperative, le loro attività, la loro composizione; si procede inoltre a prevedere specifiche concessioni a loro favore da parte della Regione e dei suoi enti dipendenti nonché da parte degli enti locali, aziende ed enti del servizio sanitario regionale secondo i rispettivi ordinamenti.
Di seguito la descrizione dei singoli articoli:

Articolo 1
Contiene la sostituzione della lettera k) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 73/2005. Si tratta di una modifica che risponde alla necessità di coordinare il contenuto del nuovo articolo 11 bis, che amplia le tipologie di interventi a favore delle cooperative di comunità, taluni dei quali non sono ascrivibili all'alveo degli strumenti di programmazione regionale secondo la disciplina dell'articolo 9. Pertanto la nuova lettera k) limita agli interventi di cui al nuovo articolo 11 bis commi 1 e 2 la portata applicativa dell'articolo 9.

Articolo 2
Contiene la modifica dell’articolo 11 bis della l.r. 73/05.
Le previsioni del testo modificato risultano le seguenti:

Art. 11 bis, comma 1: contiene una articolata specificazione dei patrimoni collettivi in possesso delle comunità locali che si intendono valorizzare, segnatamente le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali. Specifica altresì la localizzazione delle comunità locali che si intendono valorizzare, che sono quelle presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale; si fa in tal modo riferimento a specifiche zonizzazioni del territorio regionale elaborate tramite Irpet e contenute all’interno di atti dell’Amministrazione Regionale

Art. 11 bis, comma 2: prevede l'ampliamento del riconoscimento e della promozione regionale alle cooperative di comunità costituite in contesti diversi da quelli di cui al comma 1, in particolar modo aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduce in rarefazione di servizi e presenza di marginalità sociali; mediante questo comma si intende in particolare estendere la possibilità del riconoscimento e della promozione anche oltre le zonizzazioni del comma 1, dedicando una particolare attenzione alle aree urbanizzate in cui si realizzano problemi di scarsità dei servizi e di presenza di marginalità sociali, nelle quali esperienze di cooperazione comunitaria possono costituire un valido sostegno allo sviluppo

Art. 11 bis, comma 3: contiene una puntuale definizione delle cooperative di comunità interessate dalla presente legge, che risultano essere le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Tali cooperative sono costituite con l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita. Procede anche a specificare le attività caratterizzanti le cooperative di comunità interessate dalla presente legge, che risultano le seguenti: attività socio economiche eco-sostenibili, recupero di beni ambientali o monumentali, creazione di offerta di lavoro. L'interesse perseguito dalle cooperative di comunità è l' interesse generale della comunità stessa e la promozione della partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.

Art. 11 bis, comma 4 specifica quali sono i soggetti che possono diventare soci delle cooperative di comunità:

1) persone fisiche e giuridiche che appartengono alla comunità interessata ovvero la sovvenzionano o operano con essa;

3) le organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che abbiano sede legale nella comunità interessata e che dichiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.

Art. 11 bis, comma 5: si prevede la possibilità che la Regione e i suoi enti dipendenti concedano alle cooperative di comunità, con la finalità di valorizzazione di determinate zone del territorio urbano o extraurbano e sulla base di una specifica proposta presentata dalle cooperative stesse, l’utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale; il comma interviene sul punto estremamente rilevante relativo alla reale funzionalità delle cooperative di comunità, spesso bloccate nella loro operatività concreta dall’impossibilità di vedersi assegnati aree e beni immobili da parte degli enti pubblici, da sfruttare con finalità di interesse generale.

Art. 11bis, comma 6: si estende la possibilità di applicare quanto previsto dal presente articolo e dal comma 5 agli enti locali, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dell’articolo 118, comma quarto della Costituzione e secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; anche quest’ultimo comma interviene con la finalità espressa nel comma 5, rivolgendosi però agli enti locali, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale, che possono in tal modo essere messi nella concreta possibilità di valorizzare beni ed aree mediante il conferimento degli stessi alle cooperative di comunità.

Si veda il testo nella Raccolta Normativa del Consiglio regionale